Proprietà intellettuale: come tutelarla con le investigazioni

Proprietà intellettuale: come tutelarla con le investigazioni

Il termine proprietà intellettuale si riferisce all’insieme dei principi giuridici che hanno lo scopo di tutelare le opere frutto dell’attività creativa e inventiva umana. Come tutelarsi dalle violazioni

Il termine proprietà intellettuale si riferisce all’insieme dei principi giuridici che hanno lo scopo di tutelare le opere frutto dell’attività creativa e inventiva umana nel campo artistico, scientifico e industriale.

Di conseguenza, i diritti di proprietà intellettuale non proteggono il bene fisico in cui la creazione o l’invenzione è contenuta, ma la creazione intellettuale in quanto tale.

Entrando nel dettaglio, la proprietà intellettuale si differenzia in:

  • diritti d’autore e diritti connessi (copyright), che tutela le opere artistiche o letterarie. Si tratta di tutte le opere creative legate all’ingegno dell’autore (brani musicali, film, libri, fotografie, software, lavori di architettura e di ingegneria, ecc.). Solo il creatore dell’opera (o il soggetto a cui ha ceduto i diritti) ha il diritto esclusivo di copia, riproduzione e pubblicazione. Il che vuol dire che nessun altro può riprodurre e pubblicare l’opera e trarne un beneficio economico.  È bene specificare che quando si parla di copyright ci si riferisce solo alla parte economica del diritto d’autore
  • proprietà industriale, che serve a tutelare brevetti d’invenzione, disegni e modelli industriali, marchi, nuove varietà vegetali e indicazioni geografiche, segreti industriali e commerciali. Questo tipo di proprietà ha una specifica tutela legale, attraverso il riconoscimento dell’invenzione creata o prodotta, che viene garantita dalla registrazione del brevetto e del marchio.

Come proteggere i diritti di proprietà intellettuale

Il diritto d’autore protegge l’opera a partire dal momento esatto in cui è creata, indipendentemente se sarà pubblicata o meno e senza necessità di depositi o registrazioni. L’art. 20 (LEGGE 22 aprile 1941, n. 633) afferma: “l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”. Questo consente esclusivamente all’autore il diritto di pubblicare, diffondere, trasformare e riprodurre l’opera.

Per ottenere la tutela dei diritti di autore non è necessario, dunque, presentare una domanda di deposito, ma basta poter dimostrare di essere gli autori dell’opera e di averla creata per primi. È sufficiente, quindi, documentare l’avvenuta pubblicazione della stessa, a proprio nome, in una data determinata.

La strada più semplice per dare la prova certa di una data è, però, quella di depositare l’opera pubblicata presso un ente. In Italia è la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), che fornisce l’attestazione della data di pubblicazione o, comunque, un attestato relativo all’opera creata.

I diritti d’autore durano, a beneficio degli eredi, fino a 70 anni dopo la morte dell’autore. Dopo tale lungo periodo,  l’opera diventa di pubblico dominio e può essere sfruttata economicamente e distribuita anche da altri.

È bene precisare che i termini “copyright” e “diritto d’autore” sono spesso utilizzati come sinonimi. Il termine copyright nasce, in realtà, negli Stati Uniti e tutela maggiormente gli aspetti economici, stabilendo i diritti di riproduzione dell’opera. Il copyright si acquista quando l’opera è depositata.

Chi ottiene il copyright può gestire come meglio crede e in modo autonomo i diritti sulle proprie opere, in quanto si informa il pubblico che l’autore intende appunto controllare la produzione, distribuzione, esposizione o rappresentazione della sua opera.


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Per quanto riguarda, invece, la proprietà industriale è molto importante registrare il marchio o il brevetto. Questo garantisce la tutela giuridica nei confronti di terzi.

Il marchio rappresenta il segno distintivo per eccellenza, che consente a un’azienda di distinguere i propri prodotti/servizi da quelli di aziende competitor. Ha, pertanto, un ruolo fondamentale per definire l’identità aziendale.

La registrazione di un marchio non è obbligatoria, ma è necessaria per poter esercitare i diritti che l’art. 20 riconosce al titolare. Un marchio può essere registrato a livello nazionale all’ l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o comunitario all’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) con sede ad Alicante (Spagna). In questo caso la registrazione è valida in tutto il territorio dell’Unione europea.

Il brevetto è, invece, un diritto esclusivo concesso per la protezione di un’invenzione (un prodotto o un procedimento). Il titolare del brevetto gode di norma del diritto esclusivo di impedire a terzi di sfruttare commercialmente la propria invenzione, ossia di fabbricarla, venderla o utilizzarla.  Possono essere oggetto di brevetto soltanto le innovazioni tecnologiche che si presentano come soluzioni nuove, originali e concrete di un problema tecnico (invenzioni industriali, modelli di utilità,  nuove varietà vegetali).

I brevetti sono diritti territoriali, quindi producono effetti solo sul territorio in cui sono registrati. Questo significa che eventuali terzi non possono brevettare la medesima invenzione nemmeno all’estero, ma possono liberamente sfruttarla e commercializzarla all’interno degli altri Stati.

Violazione della proprietà intellettuale

Gli atti di violazione della proprietà intellettuale possono avere anche gravi conseguenze dal punto di vista penale, in quanto costituiscono reato, e possono essere puniti con il carcere e con sanzioni pecuniarie. Le principali violazioni del diritto d’autore si distinguono in:

  • contraffazione, ossia la fabbricazione di merci che sono repliche di un prodotto originale, aventi un marchio identico a quello
  • pirateria, ossia la riproduzione non autorizzata di opere protette da diritto d’autore, quali film, libri, musica, ecc. Un esempio è la registrazione di una canzone protetta da diritto d’autore e la vendita a terzi senza l’autorizzazione del titolare.

Le investigazioni per la tutela proprietà intellettuale

Come già detto, nel momento in cui soggetti terzi o non autorizzati utilizzano un nome, un prodotto o altro contenuto meritevole di tutela a proprio vantaggio, commettono un’infrazione e danneggiano il legittimo proprietario.

La tutela della proprietà intellettuale è uno degli aspetti che, quindi, maggiormente preoccupano le aziende, i professionisti e gli artisti. Negli ultimi anni, poi, con il rapido sviluppo tecnologico, le attività a tutela sono cresciute in maniera rapidissima.


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Uno degli esempi più classici di lesione dei diritti di proprietà intellettuale è quello della merce contraffatta, ma sono molto diffusi anche l’utilizzo o l’alterazione di marchi e/o segni distintivi di prodotti e opere di ingegno.

In questi casi è fondamentale rivolgersi a un’agenzia investigativa, come Revela, per indagare con competenza e attuare le giuste strategie investigative in base alla tipologia di illecito commesso.

L’indagine investigativa è finalizzata alla ricerca di elementi utili ad identificare ogni soggetto coinvolto nell’attività illegale. Lo scopo è fornire tutte le informazioni e le prove utilizzabili in sede giudiziaria a tutela della proprietà intellettuale.

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